Danno Nosocomiale 

Si definisce nosocomiale il danno patito dal paziente ospite di una struttura sanitaria e costituito da una menomazione psicofisica sorta per via o nel contesto di prestazioni assistenziali sanitarie.

 

Sono infatti troppo frequenti i casi in cui la salute di chi accede alle cure è compromessa a causa di mancato rispetto di norme igieniche e profilattiche, di errori di vario genere o di carenze organizzative e materiali della struttura preposta ad erogare cure sanitarie, con conseguenze anche gravissime o letali per coloro che fiduciosi si sono rivolti a dette strutture.

 

In tutti questi casi, la responsabilità ricade sulla struttura sanitaria (pubblica o privata), legata al paziente da un particolare vincolo contrattuale (il cosiddetto "contratto di spedialità") che la obbliga a mettere in atto le più idonee misure di prevenzione, nonché seguire le prescrizioni legali, le linee guida, i protocolli e le buone pratiche, al fine di minimizzare i rischi. La responsabilità riguarda anche il danno dipeso dall'errore di un medico o di altro operatore o ausiliario, dipendente o meno, della struttura stessa.

 

La legge tutela il paziente danneggiato offrendogli il vantaggio di non dover individuare e dimostrare la causa precisa del danno, essendo sufficiente che dimostri l'esistenza di quest'ultimo, mentre ricadrà sulla struttura sanitaria l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità per l'evento dannoso.

 

Oltre a ciò, la struttura sanitaria sarà soggetta alle normali regole della responsabilità civile. Questo doppio regime di tutela offre alle vittime la possibilità di ottenere pieno e integrale ristoro di tutti i danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali.

 

Il risarcimento può essere ottenuto dal paziente danneggiato o, in caso di decesso, dai suoi eredi. In aggiunta, i prossimi congiunti hanno diritto a titolo personale al risarcimento di tutti i pregiudizi, patrimoniali o meno, che l'evento dannoso ha cagionato loro.

 

Il risarcimento dei danni non patrimoniali riguarda:

–                    il danno biologico, ovvero la menomazione psicofisica subita. Il "decreto Balduzzi" (d.l. 158/2012) ha stabilito che il suo ammontare sarà stabilito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del d.lgs 209 del 2005;

–                    il danno morale, distinto dal precedente perché riferito alla sofferenza interiore, non patologica, che l'evento dannoso ha cagionato alla vittima;

–                    il danno esistenziale, ovvero la grave alterazione in senso deteriore dello stile di vita della vittima in seguito al fatto dannoso. Esso include il danno per perdita parentale, cioè cagionato dalla prematura scomparsa di un prossimo congiunto;

–                    il danno tanatologico, ovvero la sofferenza dovuta all'agonia e alla certezza dell'avvicinarsi della morte, risarcibile agli eredi del danneggiato.

 

La giurisprudenza afferma la necessità di un ristoro integrale, non irrisorio o simbolico, che tenga conto di tutti gli aspetti del danno. Il paziente danneggiato ed i suoi cari potranno, così, aspirare ad una piena e completa tutela dei propri diritti.

 

Il termine entro il quale va fatta valere la responsabilità della struttura sanitaria è di dieci anni. Poiché esso decorre a partire dal momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto concretamente valere (per esempio, da quando una patologia o una menomazione sono state effettivamente scoperte nella loro gravità), sarà sempre utile una piena e professionale analisi dei fatti per valutarne l'effettiva scadenza.

 

 

GIURISPRUDENZA

 

Rispetto alle prime pronunce degli anni '70 e '80 nelle quali si riconosceva una responsabilità professionale in capo alle strutture sanitarie per i danni cagionati ai pazienti dai propri dipendenti, le sentenze più recenti hanno sensibilmente ampliato l'area della responsabilità, garantendo alle vittime di danni nosocomiali una più ampia ed esaustiva tutela.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7336 del 27 luglio 1998, ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per i danni causati da personale non alle sue dirette dipendenze, come i collaboratori esterni (gergalmente, i "gettonisti"), essendo sufficiente "l'inserimento [...] nella struttura organizzativa e funzionale dell'ente".

Inoltre, trattandosi di responsabilità contrattuale professionale, sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare la particolare complessità della prestazione o, in alternativa, l'assoluta indipendenza dell'insuccesso da un difetto di diligenza o perizia. Il paziente è dunque liberato da un onere della prova che può richiedere elevatissime conoscenze tecniche, con la conseguenza di una maggiore semplicità nella tutela dei propri diritti.

 

Ancora, la Cassazione, con sentenza n. 2042 del 2 febbraio 2005, ha il caso della mancata diagnosi su un neonato di una malattia rara, per la quale, tuttavia, mancavano gli strumenti diagnostici nell'ospedale in cui era stato partorito, non essendo la loro presenza espressamente prevista dalla legge.

La Corte ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria che, pur avendo formalmente rispettato tutti gli obblighi di legge, ha cagionato un danno evitabile adoperando la dovuta diligenza alla luce delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. Il paziente – afferma la Corte –  ha dunque diritto ai migliori standard di garanzia accordabili, anche in assenza di una specifica previsione legislativa al riguardo.

La sentenza, avente ad oggetto un caso avvenuto in Sicilia, offre una nuova opportunità a tutte le vittime delle carenze strutturali dei sistemi sanitari locali, i quali sono ora responsabili per la non idoneità delle prestazioni fornite.

 

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 577 del 2008, avente ad oggetto un caso di contagio all'interno di un ospedale dovuto non ad uno specifico errore umano, ma all'assenza strutturale delle dovute misure di prevenzione, hanno affermato la responsabilità della struttura ospedaliera a prescindere da colpe del suo personale, qualora il danno sia provocato da carenze o inidoneità della struttura stessa. Hanno inoltre confermato che è da ritenersi sufficiente l'allegazione da parte del danneggiato del mancato o inesatto adempimento, caricando interamente sulla struttura sanitaria l'onere di dimostrare il corretto e diligente adempimento della prestazione dovuta.

 

Le Sezioni Unite, con la sentenza 582 del 2008, hanno semplificato l'onere della prova a favore del danneggiato. Nel caso di specie, il paziente non era in grado di provare il danno subito a causa della irregolare tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari. La soluzione della Corte è stata l'affermazione della non necessità di provare la responsabilità della struttura sanitaria "oltre il ragionevole dubbio", ma sarà sufficiente che essa sia dimostrata essere "più probabile che non". Inoltre, se la prova è impossibile da fornire a causa di comportamenti omissivi della struttura stessa, al paziente sarà sufficiente ricorrere a presunzioni.

Tale orientamento ha reso effettiva la tutela di situazioni in cui il paziente, a causa del proprio fisiologico grado di minore competenza o, anche, di condotte colpevoli delle strutture sanitarie stesse, avrebbe altrimenti scarse possibilità di far valere i propri diritti.

 

Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1228 del 2009, ha affrontato il caso di un contagio per epatite avvenuto in seguito alla somministrazione di emoderivati successivamente ad un intervento chirurgico. La danneggiata, tuttavia, non aveva potuto dimostrare in concreto che il contagio fosse avvenuto proprio in quella sede.

Il Tribunale ha affermato sufficiente per la condanna della struttura sanitaria l'allegazione da parte del danneggiato di un inadempimento "qualificato", ovvero idoneo in astratto a cagionare il danno sofferto, mentre sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare di non essere responsabile, con la conseguenza che, in caso contrario, non potranno che prevalere le ragioni del paziente.

 

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 settembre 2009, trattando un caso di infezione postoperatoria che ha portato anche ad un'invalidità temporanea nel paziente, ha considerato risarcibile il danno morale, a prescindere dall'intensità della sofferenza della vittima. La quantificazione del risarcimento, in particolare, dipenderà dal dolore inflitto, dalla lunghezza del periodo di guarigione, dall'entità dei postumi (come, nel caso, un grado di invalidità) e dalle conseguenze relazionali. Una valutazione a tutto tondo che permette al danneggiato di ottenere ora un giusto ristoro, idoneo a rispecchiare il pregiudizio effettivamente subito.

 

La Cassazione (sentenza 24401 del 2010) ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria anche in assenza di colpa dei singoli sanitari in caso di danno causato da carenze generali della struttura stessa (nel caso, un'infezione provocata da carenze igieniche). Nel valutare l'entità del danno, inoltre, deve venire riconosciuta specifica rilevanza al suo profilo morale, ovvero al dolore e alla sofferenza interiori che la lesione psicofisica ha prodotto sulla vittima e sui suoi familiari: un passo importante verso la piena tutela delle vittime della malasanità.

 

La sentenza del Tribunale di Campobasso del 14 novembre 2011, confermando i precedenti, ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per i danni cagionati ad un paziente (nel caso di specie, un'infezione da epatite da emotrasfusione) per via del mancato impiego di regole preventive per evitare il contagio. Il giudice, in particolare, ha ritenuto sufficiente la dimostrazione per presunzioni fornita dal danneggiato, essendo la prova dei fatti impossibile per colpa delle omissioni dell'ospedale convenuto.