Somme dovute a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ex legge 210/1992
Seppur la Corte Costituzionale con Sentenza 293/2011 abbia riconosciuto, in via definitiva, ai beneficiari dell'indennizzo di cui alla Legge 210/92 il diritto alla rivalutazione dell'intero importo erogato, il Ministero della Salute non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti a titolo di rivalutazione delle somme pagate negli scorsi anni. La rivalutazione, infatti, non riguarda soltanto gli importi mensili che verranno pagati in futuro, ma anche quelli già erogati negli anni passati.
Lo studio di epatologia legale, anche al fine di impedire la prescrizione dei diritti dei malati, sta provvedendo a predisporre i ricorsi da presentare alle competenti Autorità Giudiziarie.
Tutti i malati affetti da HCV e/o HBV che abbiano ottenuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 non debbono attendere oltre per sollecitare il Ministero della Salute al pagamento delle somme dovute.
La rivalutazione delle somme già pagate a titolo di indennizzo è un diritto acquisito al quale i malati non debbono rinunciare ed al cui rispetto il Ministero della Salute non può sottrarsi.
RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO EX LEGGE 210/1992
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 239 del 2011 si è espressa sulla legittimità dell'art. 11 comma 13 del d. l. n.78 del 2010 il quale così recitava: "Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione".
L’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 è costituito di due componenti: il cosiddetto indennizzo in senso stretto (pari al 5% dell'intero importo pagato) e l'indennità integrativa speciale (pari al restante 95% dell'importo pagato).
L’articolo oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale prevedeva la rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmato del solo indennizzo in senso stretto, cioè del 5% dell’importo.
Tale limitazione è stata considerata dalla Corte Costituzionale illegittima in ordine alla ragionevolezza e uguaglianza del trattamento, avuto riguardo al trattamento economico di altre patologie, inoltre è stata ritenuta uno stravolgimento del senso assistenziale dell'indennizzo in quanto la mancata rivalutazione della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale comporta la perdita del potere di acquisto dell'importo ritenuto in origine adeguato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza sopra richiamata e la dichiarazione di illegittimità del predetto articolo, ha quindi definitivamente chiarito come entrambe le componenti dell'indennizzo debbano essere rivalutate.
Pertanto, i soggetti emotrasfusi che percepiscono l’indennizzo ex Legge 210/1992 dovranno tempestivamente attivarsi per tutelare i propri diritti ed ottenere il pagamento del dovuto!
Risarcimento danni da emotrasfusioni.
La terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 17685 del 29/08/2011, si è nuovamente pronunciata in tema di responsabilità per danni derivanti da emotrasfusioni.
Confermando precedenti pronunce, i Giudici ribadiscono che il Ministero della Salute risponde dei danni causati dalla pratica trasfusionale sin dagli anni ‘60, in quanto in quegli anni era già ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus epatitici mediante la determinazione delle transaminasi ALT(gloria Italiana, essendo state scoperte da tre studiosi italiani) ed il metodo dell’anti-HbcAg.
Nella stesa sentenza si legge che sin dalla metà degli anni ’60 vi era indicazione di escludere dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT (indicatori della funzionalità epatica) erano alterati rispetto i limiti prescritti, nonostante ciò il Ministero ometteva qualsiasi controllo.
I Giudici della Suprema Corte recepiscono i principi ben noti alla scienza medica, consentendo una tutela adeguata dei poveri cittadini che negli anni ‘60 e ‘70 si rivolsero fiduciosi alle strutture sanitarie e furono contagiati da patologie croniche che li avrebbero afflitti sino alla morte.
Sarà interessante ora accertare quali conseguenze concrete avrà la predetta sentenza.
Legge n. 210/1992
Legge 25 febbraio 1992, n. 210 "INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI" (G.U. 5 marzo 1992, n. 55)
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