Contagio da Emoderivati

Gli emoderivati sono prodotti farmaceutici ottenuti separando dal sangue singole componenti. Possono essere inoculati direttamente nell'organismo del ricevente (come immunoglobuline, albumine o fattori della coagulazione), oppure essere impiegati come eccipienti per ulteriori preparati.

 

Data la loro natura, se pure costituiscono un'indispensabile risorsa terapeutica, possono tramutarsi, come il sangue da cui sono ricavati,  in un potenziale veicolo di malattie infettive dal donatore al ricevente, anche cagionando menomazioni permanenti dell'integrità psico-fisica di quest'ultimo.

 

A lungo la posizione dei contagiati da epatite virale a causa della somministrazione di emoderivati è rimasta priva di tutela. Solo nel 2009 un doveroso intervento della Corte Costituzionale ha posto fine a questa ingiustificata disparità di trattamento, ammettendo anche le vittime di contagio da derivati del sangue ai benefici della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ed assimilandone la posizione a quella dei contagiati da emotrasfusione.

 

Oggi il trattamento spettante in caso di contagio da emoderivato non differisce da quello da emotrasfusione. Tale disciplina prevede:

 

–                    indennizzo bimestrale vitalizio, rivalutato annualmente per intero, reversibile per quindici anni e cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito;

–                    maggiorazione fino al 50% dell'indennizzo per i soggetti che contraggono più di una patologia con esiti invalidanti distinti;

–                    reversibilità dell'assegno o assegno una tantum (€ 77 468,53) ai parenti aventi diritto qualora il malato sia deceduto a causa della patologia trasmessa dalla somministrazione degli emoderivati;

–                    diritto degli eredi (pro quota ereditaria) alle rate spettanti al danneggiato deceduto dopo la proposizione della domanda di indennizzo, ma prima della sua erogazione;

–                    esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa della ricetta per le prestazioni sanitarie necessarie alla diagnosi ed alla cura delle patologie trasmesse dagli emoderivati.

 

Analoghi diritti sorgono in capo:

–                    al coniuge della vittima, qualora sia stato da questa contagiato

–                    al figlio della vittima, qualora la trasmissione sia avvenuta durante la gravidanza

 

Analogamente alle altre fattispecie di contagio da trasfusione, il termine per presentare domanda è di tre anni per l'infezione da epatite virale e di dieci anni per quella da HIV. Il computo non dovrà avvenire dal momento della somministrazione dell'emoderivato, ma da quello in cui la patologia si è conclamata nella propria gravità. In ogni caso, se la vittima è minorenne, il termine non può decorrere da prima del raggiungimento della maggiore età.

 

 

GIURISPRUDENZA

 

Già prima dell'intervento della Corte Costituzionale, la sentenza della Cassazione n. 17975 del 2008 aveva incluso nella definizione di trasfusione anche "il passaggio di sangue [...] o di un suo derivato ad un utilizzatore". La pronuncia apriva un nuovo orizzonte di tutela per le vittime di contagio da epatite virale, assimilando in tutto e per tutto il trattamento dei contagiati da emoderivato a quello degli altri emotrasfusi.

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2009, veniva chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell'esclusione dai benefici della legge 210/92 dei soggetti contagiati da epatite virale in seguito a somministrazione di derivati del sangue. La questione era stata sollevata nel corso del giudizio promosso da un malato che riconduceva la propria infezione alla somministrazione intramuscolo di siero antitetanico (emoderivato). La Corte, alla luce dei principi di uguaglianza davanti alla legge (art. 3 Cost.), dell'universalità del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto dei bisognosi all'assistenza economica (art. 38 Cost.), ha affermato che tale disparità di trattamento è ingiustificata.

 

Il Tribunale di Bologna, con sentenza 1512 del 2013, ha esaminato il caso di due pazienti infettati da HCV in seguito alla somministrazione di emoderivati. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute, il quale, a partire dal 1967, ha reperito il sangue per la produzione di derivati dall'estero, senza adottare alcuna precauzione per prevenire la trasmissione di malattie infettive, come anche non ha messo in atto un piano nazionale per il sangue e gli emoderivati idoneo a coprire il fabbisogno del paese.

 

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza 225 del 2013, ha riconosciuto il diritto all'indennizzo ex legge 210/92 ad una donna a cui, prima del parto, erano state somministrate immunoglobuline per via intramuscolare. Questa rilevante pronuncia ha ammesso il contagio da HCV anche mediante l'iniezione intramuscolo, oltre che per endovena, possibilità troppo spesso negata in passato dalle commissioni mediche: un importante segnale di cambiamento di rotta, che apre spazi per una più vasta tutela delle vittime.