RENDITA IN FAVORE DEI SUPERSTITI DI LAVORATORE MORTO PER EMOTRASFUSIONI INFETTE:RICONOSCIUTO NESSO DI CAUSALITA' TRA INFORTUNIO IN ITINERE E MORTE

08.05.2013 19:40

RENDITA IN FAVORE DEI SUPERSTITI DI LAVORATORE MORTO PER  EMOTRASFUSIONI INFETTE:RICONOSCIUTO NESSO DI CAUSALITA' TRA INFORTUNIO IN ITINERE E MORTE

A seguito di infortunio in itinere il lavoratore era stato sottoposto ad emotrasfusioni rivelatesi infette: contagiato dall'HCV era morto.

I superstiti chiedevano all'I.N.A.I.L. il riconoscimento del diritto a percepire la rendita.

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la sentenza n. 10565/2013 del 07/05/2013, conferma il diritto dei superstiti  a percepire la rendita di cui all'art. 85 T.U. n. 1124/65.

I Giudici hanno così deciso in quanto hanno ritenuto certo e documentalmente comprovato che le emotrasfusioni si erano rese indispensabili a causa della necessità di trattamento chirurgico delle fratture subite dal lavoratore nell'infortunio in itinere e, dunque, in diretta dipendenza causale dall'infortunio.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali la Suprema Corte ha infatti ribadito che trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 codice penale, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. La Corte ha poi aggiunto che le emotrasfusioni determinanti l'infezione da HCV, che avevano causato la morte del lavoratore, rappresentavano un fattore che non aveva interrotto il nesso causale tra l'infortunio in itinere e la morte. Pertanto, l'epatite, contratta a causa delle emotrasfusioni, non poteva che essere dipesa, dall'infortunio stesso.

I Giudici della Corte si sono così conformati ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 13361/2011) relativa a fattispecie analoga alla presente, ove si era riconosciuta la riconducibilità all'attività lavorativa della malattia contratta per complicanze insorte dalla vaccinazione contro l'epatite B, atteso che la necessità di questo intervento sanitario -nonché dei successivi richiami - era conseguente a un infortunio sul lavoro.

Argomento: RENDITA IN FAVORE DEI SUPERSTITI DI LAVORATORE MORTO PER EMOTRASFUSIONI INFETTE:RICONOSCIUTO NESSO DI CAUSALITA' TRA INFORTUNIO IN ITINERE E MORTE

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