Responsabilità del Ministero della Salute: Corte di Cassazione sentenza n. 13660/2015
Nella recente sentenza n. 13660 del 3 luglio 2015, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla domanda di risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, formulata dagli eredi di un soggetto che, in seguito alla somministrazione nel 1984 di numerose emotrasfusioni, aveva contratto il virus dell’epatite C.
Il Ministero della Salute ha eccepito la mancanza di responsabilità da parte dell’Amministrazione in ordine al contagio occorso al danneggiato stante, al tempo, la mancata individuazione del virus HCV; oltre l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento.
La Corte di Cassazione, relativamente alla responsabilità del Ministero convenuto, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale dominante, affermando che, in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV ed HCV contratti a causa di assunzioni di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo (Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576). Pertanto è irrilevante la circostanza che le trasfusioni fossero avvenute in un periodo precedente l’identificazione del virus HCV avendo il giudice di merito accertato sia la mancanza di controlli e di vigilanza da parte dell’Amministrazione sul sangue ed i suoi derivati, sia l’inesistenza di fattori alternativi alle trasfusioni che potessero spiegare il contagio.
Riguardo l’eccezione di intervenuta prescrizione, gli Ermellini hanno richiamato ancora la giurisprudenza inaugurata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 576/2008, ribadendo un principio oramai consolidato. La responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da infezioni da virus HIV, HBV ed HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di carattere extracontrattuale. Ne consegue che il termine prescrizionale è di cinque anni, i quali decorrono non già dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Nel caso di specie, il dies a quo è stato fatto coincidere con presentazione della domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici di cui alla Legge n. 210/92.