RIVALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO EX LEGGE 210/1992
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 239 del 2011 si è espressa sulla legittimità dell'art. 11 comma 13 del d. l. n.78 del 2010 il quale così recitava: "Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennita' integrativa speciale non e' rivalutata secondo il tasso d'inflazione".
L’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 è costituito di due componenti: il cosiddetto indennizzo in senso stretto (pari al 5% dell'intero importo pagato) e l'indennità integrativa speciale (pari al restante 95% dell'importo pagato).
L’articolo oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale prevedeva la rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione programmato del solo indennizzo in senso stretto, cioè del 5% dell’importo.
Tale limitazione è stata considerata dalla Corte Costituzionale illegittima in ordine alla ragionevolezza e uguaglianza del trattamento, avuto riguardo al trattamento economico di altre patologie, inoltre è stata ritenuta uno stravolgimento del senso assistenziale dell'indennizzo in quanto la mancata rivalutazione della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale comporta la perdita del potere di acquisto dell'importo ritenuto in origine adeguato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza sopra richiamata e la dichiarazione di illegittimità del predetto articolo, ha quindi definitivamente chiarito come entrambe le componenti dell'indennizzo debbano essere rivalutate.
Ad oggi il Ministero della Salute non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti a titolo di rivalutazione delle somme pagate negli scorsi anni. La rivalutazione, infatti, non riguarda soltanto gli importi mensili che verranno pagati in futuro, ma anche quelli già erogati negli anni passati.
Lo studio di epatologia legale, anche al fine di impedire la prescrizione dei diritti dei malati, sta provvedendo a predisporre i ricorsi da presentare alle competenti Autorità Giudiziarie.
Tutti i malati affetti da HCV e/o HBV che abbiano ottenuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 non debbono attendere oltre per sollecitare il Ministero della Salute al pagamento delle somme dovute.
La rivalutazione delle somme già pagate a titolo di indennizzo è un diritto acquisito al quale i malati non debbono rinunciare ed al cui rispetto il Ministero della Salute non può sottrarsi, pertanto, i soggetti emotrasfusi che percepiscono l’indennizzo ex Legge 210/1992 dovranno tempestivamente attivarsi per tutelare i propri diritti ed ottenere il pagamento di quanto loro dovuto!