ULTERIORE BENEFICIO PER I SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

02.08.2012 21:02

L’ordinamento, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, oltre ai benefici previsti dall’art. 1, comma I, della Legge 210/92, ha predisposto la tutela prevista dalla Legge n. 229 del 29 ottobre 2005.

L'art. 1 della legge stabilisce che ai predetti soggetti " ... è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico ospedaliera ...un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio ... rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito ...".

L’art. 3 della medesima legge prevede che " I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che usufruiscono dei benefici di cui alla L. 25/02/1992 n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio ...".

Infine, l'art. 4 della legge 229/2005 stabilisce che " ... è ulteriormente riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'art. 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell'art. 1 ...".

La domanda per ottenere i predetti benefici può essere presentata anche dai congiunti che abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa al danneggiato.

Il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2009, ha integrato la normativa relativa ai benefici cui hanno diritto le persone danneggiate  dalle vaccinazioni: sono infatti stati individuati i criteri necessari alla formazione delle graduatorie utili alla corresponsione di detti benefici.