Si delinea in modo sempre più chiaro il quadro della responsabilità del datore di lavoro, nei confronti dell'operatore sanitario, per i danni irreversibili dovuti a contagio da HCV, HBV ed HIV derivante da contatto con sangue infetto.
Nel caso in esame, l'operatore sanitario (medico dentista) contagiato da epatite C durante l'esercizio della professione si era visto negare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del contagio.
La Corte di Appello, infatti, non aveva accolto la richiesta del medico in quanto il contagio era avvenuto in un periodo antecedente alla conoscenza dei virus dell'HCV e dell'HIV. La Corte precisava infatti che le tre infezioni da virus (HBV, HCV, HIV) costituivano tre differenti eventi lesivi, per cui la responsabilità civile andava accertata, sia relativamente al nesso causale, sia relativamente alla colpevolezza, con riferimento ad ognuno dei tre virus.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 06562/2012 depositata in data 27/04/2012, ha confermato quanto già ripetutamente stabilito dalla Suprema Corte per il contagio da emotrasfusione, e cioè che già a decorrere dalla data di conoscenza dell'HBV (la cui individuazione rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito), sussiste la responsabilità della struttura ospedaliera anche per il contagio degli altri due virus (epatite C ed HIV).
E' evidente che questa decisione costituisce un passo avanti verso una tutela più completa dell'operatore sanitario.
In definitiva, chiunque, in circostanze analoghe a quella esaminata, abbia contratto epatite B, epatite C o HIV per contatto con sangue infetto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito medico-sanitario, potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti.