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PENSIONE MENSILE DI INABILITA'

23.07.2012 20:07

Requisiti:

 

  • età compresa tra i 18 e i 65 anni;
  • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
  • invalidità pari al 100%;
  • reddito massimo annuo personale non superiore ad una determinata soglia  (15.305,79 € per l'anno 2011).

DANNI ALL'OPERATORE SANITARIO DA CONTATTO CON SANGUE INFETTO

15.07.2012 16:00


Si delinea in modo sempre più chiaro il quadro della responsabilità del datore di lavoro, nei confronti dell'operatore sanitario, per i danni irreversibili dovuti a contagio da HCV, HBV ed HIV derivante da contatto con sangue infetto.

Nel caso in esame, l'operatore sanitario (medico dentista) contagiato da epatite C durante l'esercizio della professione si era visto negare il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa del contagio.

La Corte di Appello, infatti, non aveva accolto la richiesta del medico in quanto il contagio era avvenuto in un periodo antecedente alla conoscenza dei virus dell'HCV e dell'HIV. La Corte precisava infatti che le tre infezioni da virus (HBV, HCV, HIV) costituivano tre differenti eventi lesivi, per cui la responsabilità civile andava accertata, sia relativamente al nesso causale, sia relativamente alla colpevolezza, con riferimento ad ognuno dei tre virus.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 06562/2012 depositata in data 27/04/2012, ha confermato quanto già ripetutamente stabilito dalla Suprema Corte per il contagio da emotrasfusione, e cioè che già a decorrere dalla data di conoscenza dell'HBV (la cui individuazione rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito), sussiste la responsabilità della struttura ospedaliera anche per il contagio degli altri due virus (epatite C ed HIV).

E' evidente che questa decisione costituisce un passo avanti verso una tutela più completa dell'operatore sanitario.

In definitiva, chiunque, in circostanze analoghe a quella esaminata, abbia contratto epatite B, epatite C o HIV per contatto con sangue infetto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito medico-sanitario, potrà chiedere al datore di lavoro il risarcimento dei danni subiti. 

DEFINIZIONE MODULI TRANSATTIVI: PUBBLICATO IL DECRETO

13.07.2012 16:35


In data 13 luglio 2012 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del 4 maggio 2012 emesso dal Ministero della Salute.

Il predetto Decreto fissa i criteri per la definizione ed attuazione delle transazioni previste dal Decreto n. 132 del 28 aprile 2009 emesso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Quest'ultimo prevedeva all'art.1 "i criteri per la stipula, nell'ambito di un piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, definendo altresì la procedura attuativa delle disposizioni sopra citate". 

Lo stesso decreto, all'art. 2, stabiliva i presupposti per la stipula delle transazioni e cioè la presenza di: 1) danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981, accertato dalla Commissione Medico Ospedaliera, dall'Ufficio Medico Legale del Ministero o da una sentenza, 2) nesso causale tra il danno di cui sopra e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria accertato dalla Commissione Medico Ospedaliera, dall'Ufficio Medico Legale del Ministero o da una sentenza, limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti si prescinde dal nesso causale di cui sopra. Inoltre, sulla prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento, il decreto stabiliva che si applicano i principi generali in materia di decorrenza dei termini.

Gli scorsi giorni è finalmente stato pubblicato il Decreto che definisce i moduli transattivi, individuando così i parametri da applicare ed il conseguente importo da riconoscere ai fini transattivi per ogni categoria di danneggiati.

Finalmente un passo avanti verso la concretizzazione delle transazioni delle quali tanto si è parlato!!  

Operatore Sanitario

24.06.2012 21:52

L’art. 1 della legge 210/1992, comma 2, prevede che l'indennizzo di cui al comma 1 dello stesso articolo spetta anche agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 novembre 2002, n. 476, ha esteso il diritto all’indennizzo agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a contagio da epatite virale.

Il termine di prescrizione per richiedere l’indennizzo previsto dalla legge è decennale e non triennale.

Gli operatori che abbiano contratto epatite virale a causa dello svolgimento del proprio lavoro hanno quindi diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo, che è vitalizio, viene cioè erogato in favore del beneficiario finchè lo stesso è in vita, e qualora la morte risulti conseguenza dei trattamenti sanitari o delle patologie previste dalla legge, gli aventi diritto debbono percepire un assegno una tantum di € 77.468,53 o un assegno reversibile per quindici anni. Ai sensi della legge n. 238/1997, sono soggetti aventi diritto, nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. L’entità della somma pagata varia in base alla gravità del danno subito.

INDENNIZZO EX LEGGE 210/1992 PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONE CONTRO MORBILLO – PAROTITE- ROSOLIA

27.04.2012 10:35

Il vaccino contro morbillo parotite e rosolia non è obbligatorio ma raccomandato.

Si è cioè praticata, ed ancora oggi si pratica, una politica sanitaria incentivante per esigenze  di tutela della salute della intera collettività: si ritiene infatti che il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia preservi lo stato di salute del singolo e dell'intera collettività, abbia cioè una utilità sia per chi viene sottoposto al trattamento sanitario, sia per coloro che si trovano a contatto con il soggetto vaccinato.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 107/2012 depositata in data 26 /04/2012 ha riconosciuto a coloro che hanno subito danni irreversibili derivanti dalla vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia, il diritto di percepire l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992

La Corte Costituzionale ha infatti precisato che se lo Stato promuove e sollecita l'utilizzo di un vaccino, lo stesso Stato non può poi sottrarsi all'onere di dover rispondere delle complicanze di tipo permanente che dovessero derivare dalla somministrazione dello stesso vaccino.

I bambini che abbiano subito danni irreversibili a causa del predetto vaccino, hanno quindi diritto ad essere economicamente aiutati dallo Stato.

Ove i Vostri figli siano stati vittime di danni irreversibili riconducibili alla somministrazione del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia, potete presentare, in loro favore, domanda per ottenere i benefici di cui alla Legge 210/1992.

RESPONSABILITA' DEL MINISTERO SIN DAGLI ANNI '60

01.09.2011 19:33

RISARCIMENTO DANNI DA EMOSTRASFUSIONI:


La terza Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza n. 17685 del 29/08/2011, si è nuovamente pronunciata in tema di responsabilità per danni derivanti da emotrasfusioni.

Confermando precedenti pronunce, i Giudici ribadiscono che il Ministero della Salute risponde dei danni causati dalla pratica trasfusionale sin dagli anni '60, in quanto in quegli anni era già ben noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus epatitici mediante la determinazione delle transaminasi ALT(gloria Italiana, essendo state scoperte da tre studiosi italiani) ed il metodo dell'anti-HbcAg.

Nella stesa sentenza si legge che sin dalla metà degli anni '60 vi era indicazione di escludere dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT (indicatori della funzionalità epatica) erano alterati rispetto i limiti prescritti, nonostante ciò il Ministero ometteva qualsiasi controllo.

I Giudici della Suprema Corte recepiscono i principi ben noti alla scienza medica, consentendo una tutela adeguata dei poveri cittadini che negli anni '60 e '70 si rivolsero fiduciosi alle strutture sanitarie e furono contagiati da patologie croniche che li avrebbero afflitti sino alla morte.

Sarà interessante ora accertare quali conseguenze concrete avrà la predetta sentenza

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